ART. 1 – COSTITUZIONE - DENOMINAZIONE - SEDE ART. 2 – SCOPI SOCIALI ART. 3 – ATTIVITÁ ART. 4 – SOCI ART. 5 – MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE ALLA VITA ASSOCIATIVA ART. 6 – PERDITA DELLA QUALIFICA DI SOCIO ART. 7 - ALBO PROVINCIALE DEI BENEMERITI ART. 8 – ORGANI ART. 9 - L’ASSEMBLEA PROVINCIALE DEGLI ASSOCIATI ART. 10 - COMPETENZE DELL’ASSEMBLEA PROVINCIALE DEGLI ASSOCIATI ART. 11 - IL CONSIGLIO DIRETTIVO PROVINCIALE ART. 12 - COMPITI DEL COMITATO ESECUTIVO ART. 13 - IL PRESIDENTE ART. 14 - ADDETTO CONTABILE E DI BILANCIO ART. 15 – L’ORGANO DI CONTROLLO ART. 16 - PATRIMONIO ART. 17 – RISORSE ART. 18 - ESERCIZIO FINANZIARIO ART. 19 – LIBRI DELL’ASSOCIAZIONE ART. 20 - CARICHE ART. 21 - ESTINZIONE O SCIOGLIMENTO ART. 22 – RINVIO ART. 23 - NORMA TRANSITORIA
c.1 L’Associazione “Avis Provinciale di Latina” della Provincia di Latina, Organizzazione di Volontariato OdV, è costituita da coloro che donano volontariamente, gratuitamente, periodicamente e anonimamente il proprio sangue ed emocomponenti e dalle Associazioni Comunali, di base ed equiparate di appartenenza. L’acronimo OdV deve essere usato negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.
c.2 L’Avis Provinciale di Latina ha sede legale attualmente in Latina, C.so Giacomo Matteotti n. 238 ed esplica la propria attività istituzionale esclusivamente nell’ambito della Provincia di Latina. Il trasferimento della sede associativa, nell’ambito dello stesso comune, non comporta modifica statutaria.
c.3 L’Avis Provinciale di Latina, che aderisce all’AVIS Nazionale nonché all’Avis Regionale del Lazio, è dotata di piena autonomia: giuridica, patrimoniale e processuale rispetto all’AVIS Nazionale e Regionale medesima.
c.4 L’Associazione fa parte della Rete Associativa Nazionale (RAN) ‘AVIS Nazionale – Rete Associativa Nazionale’, ai sensi del Codice del Terzo Settore (decreto legislativo 3 agosto 2017, n.117). La perdita della qualifica di socio della Rete Associativa per qualsiasi causa, anche a seguito di recesso, comporta per l’Associazione l’assoluto divieto di utilizzare la denominazione AVIS e l’obbligo di destinare il patrimonio con le modalità previste per il caso di scioglimento; in ogni caso, l’efficacia della perdita della qualifica decorre dall’effettiva devoluzione del patrimonio da parte dell’Associazione.
c.1 L’Avis Provinciale di Latina è un’associazione di volontariato, apartitica, aconfessionale, non lucrativa, che non ammette discriminazioni di genere, etnia, nazionalità, religione, ideologia politica; persegue esclusivamente finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, non ha fini di lucro.
c.2 L’Avis Provinciale ha lo scopo di promuovere la donazione di sangue intero o di una sua frazione, volontaria, periodica, associata, gratuita, anonima e consapevole, intesa come valore umanitario universale ed espressione di solidarietà e di civismo, che configura il donatore quale promotore di un primario servizio socio-sanitario ed operatore della salute, anche al fine di diffondere nella comunità locale d’appartenenza valori della solidarietà, della gratuità, della partecipazione sociale e civile e della tutela del diritto alla salute.
c.3 Essa pertanto, in armonia con i propri fini istituzionali, con quelli dell’Avis Nazionale e dell’Avis Regionale del Lazio, nonché del Servizio Sanitario Nazionale, si propone di:
c.4 La disciplina dell’ordinamento interno, la struttura di governo e la composizione e il funzionamento degli organi sociali di AVIS sono improntate al rispetto dei principi di democraticità, pari opportunità ed eguaglianza di tutti gli associati e di elettività delle cariche sociali.
c.1 Per il perseguimento degli scopi istituzionali enunciati nell’art. 2 del presente Statuto, l’Avis Provinciale di Latina, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 3 comma 1 dello statuto nazionale, – coordinandosi con la stessa AVIS Nazionale e con l’Avis Regionale del Lazio sovraordinata nonché con le Istituzioni Pubbliche territoriali competenti, svolge nei confronti delle associazioni che la costituiscono, una funzione di indirizzo, di coordinamento, verifica e controllo per il raggiungimento degli obiettivi associativi, rappresentando i propri associati nei confronti di tutti i soggetti, istituzionali, pubblici, privati, di livello Provinciale.
c.2 In particolare, ai propri fini l’Avis Provinciale di Latina svolge in via esclusiva le attività di interesse generale ai sensi dell’art. 5 del Codice del Terzo settore, con riferimento a interventi e servizi sociali; interventi e prestazioni sanitarie; prestazioni socio-sanitarie; ricerca scientifica di particolare interesse sociale; educazione e formazione; beneficenza; protezione civile; promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali, nelle forme disciplinate dal Regolamento nazionale.
In particolare svolge le seguenti attività:
L’Avis Provinciale per lo svolgimento delle attività di interesse generale di cui sopra si avvale in modo prevalente dell’attività di volontariato dei propri associati.
c.3 L’Associazione può svolgere attività secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, di cui ai precedenti comma 1 e 2, entro i limiti indicati dall’art. 6 del Codice del Terzo settore; può inoltre svolgere attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico.
c.4 L’Associazione, in quanto aderente ad AVIS Nazionale – Rete Associativa Nazionale, si conforma a quanto richiesto dalla Rete, ai fini dell’attività di coordinamento, tutela, rappresentanza, promozione e supporto, ai sensi dell’art. 41 del D.lgs. n. 117/2017 e dell’art. 3 dello Statuto di AVIS Nazionale.
c.1 Ai sensi dell’art. 1 del presente statuto, l’Avis Provinciale è costituita da soci persone giuridiche e soci persone fisiche.
c.2 Sono soci persone giuridiche dell’Avis Provinciale: le Avis Comunali, di base – ed equiparate -, nonché le Avis territoriali di coordinamento intermedie già costituite alla data del 12 gennaio 2019 e operanti nel territorio amministrativo corrispondente.
c.3 Sono soci persone fisiche dell’Avis Provinciale tutti coloro che abbiano aderito alle Avis Comunali, di base od equiparate operanti nel territorio amministrativo.
c.1 La partecipazione alla vita associativa non può essere temporanea, fatto salvo quanto previsto dall’art. 6.
c.2 La qualifica di socio è personale e non trasmissibile né in vita né a eredi o legatari.
c.3 I soci persone fisiche partecipano all’Assemblea Provinciale attraverso i delegati nominati dalle Assemblee Comunali, di base ed equiparate, i quali esprimono ciascuno tanti voti quanti sono i soci persone fisiche che rappresentano.
c.4 I soci persone giuridiche partecipano all’Assemblea Provinciale a mezzo del loro rappresentante legale ovvero, previa delega, dal rappresentante legale di altro associato persona giuridica; il quale può essere portatore di un massimo di 5 deleghe.
c.5 Tutti i soci persone fisiche sono eleggibili alle cariche sociali.
c.6 La partecipazione all’Assemblea Provinciale, sia ordinaria che straordinaria, è di un delegato ogni 200 soci o frazione di soci persone fisiche, col minimo comunque di un delegato per ogni Avis Comunale e/o equiparata.
c.7 I delegati sono determinati in base al numero dei soci delle Avis Comunali, di base o equiparate in possesso dei requisiti statutari richiesti alla data del 31 dicembre dell’anno sociale precedente; fermo restando che il numero dei soci non potrà mai superare di oltre un terzo il numero delle donazioni effettuate nell’anno di riferimento né essere inferiore al terzo di tale numero.
c.8 La regolare posizione dei delegati è accertata secondo le disposizioni previste dal regolamento Nazionale.
c.1 Le modalità di recesso, esclusione e di espulsione degli associati persone fisiche e giuridiche nonché le fattispecie per la perdita della qualifica di socio da parte della persona fisica sono regolamentate negli statuti dell’Avis Nazionale e di quella Comunale, di base o equiparate, ai quali si fa rinvio.
c.1 L’Avis Provinciale potrà istituire un albo di benemeriti, nel quale iscrivere tutti coloro, persone fisiche o giuridiche, che hanno contribuito o contribuiscono con il proprio sostegno, anche una tantum, allo sviluppo morale e materiale dell’Associazione e siano stati considerati tali dal Consiglio Direttivo Provinciale.
c.2 Il Consiglio Direttivo Provinciale potrà attribuire la qualifica di benemerito anche a personalità del mondo scientifico e/o accademico che si siano prodigati nei campi e nelle materie afferenti all’ambito di attività associativa.
c.1 Sono organi dell’Avis Provinciale:
c.1 L’Assemblea Provinciale degli Associati è composta dai rappresentanti legali delle Associate persone giuridiche e dai delegati degli associati persone fisiche nominati dalle Assemblee Comunali ed equiparate. I delegati degli associati persone fisiche mantengono il loro incarico fino alla nomina dei delegati dell’Assemblea Provinciale ordinaria dell’anno successivo.
c.2 Ogni associato ha diritto ad un voto, che esprime attraverso il sistema delle deleghe se trattasi di persona fisica, ovvero attraverso il Presidente e legale rappresentante se trattasi persona giuridica.
c.3 Il Presidente e legale rappresentante della persona giuridica che sia temporaneamente impedito a partecipare alla Assemblea potrà farsi rappresentare ai sensi del comma 4 dell’art. 5.
c.4 L’Assemblea Provinciale degli Associati si riunisce in via ordinaria almeno una volta l’anno, entro mese di marzo, per l’approvazione del bilancio consuntivo, predisposto dal Consiglio Direttivo Provinciale e la ratifica del preventivo finanziario, già approvato dal Consiglio medesimo.
c.5 L’Assemblea si riunisce, inoltre, ogni qualvolta deve assumere delibere di propria competenza, qualora fossero in gioco interessi vitali dell’Avis Provinciale e nei casi di impossibilità di funzionamento degli organi dell’Associazione, nonché ogni qualvolta lo riterrà necessario il Presidente o fosse richiesto congiuntamente da almeno un decimo dei soci o dall’Addetto Contabile e di Bilancio/dal Presidente dell’Organo di Controllo.
c.6 L’Assemblea Provinciale è convocata dal Presidente dell’Associazione con avviso scritto inviato almeno quindici giorni prima della seduta ovvero, in caso di urgenza, a mezzo telegramma, fax o messaggio di posta elettronica spediti almeno due giorni prima.
c.7 In prima convocazione l’Assemblea Provinciale è validamente costituita quando siano presenti almeno la metà dei componenti aventi diritto, calcolato secondo le modalità e per gli effetti di cui ai commi 3, 4 e 6 dell’art. 5; in seconda convocazione la seduta è valida qualunque sia il numero degli intervenuti e le deliberazioni vengono adottate a maggioranza dei presenti, calcolati come sopra. In deroga all’art. 24, co 1, D.Lgs. 117/2017, si considerano aventi diritto di voto coloro che risultino iscritti nel libro degli associati aggiornato alla data dell’assemblea.
c.8 Per dichiarare la decadenza dell’intero Consiglio Provinciale occorre il voto favorevole dei due terzi degli aventi diritto dell’Assemblea Provinciale. La deliberazione è consentita solo in presenza di specifico mandato conferito ai rappresentanti legali ed ai delegati di cui al c. 1 del presente articolo.
c.9 Per deliberare lo scioglimento dell’Associazione Provinciale e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli aventi diritto dell’Assemblea Provinciale. Per deliberare le modifiche statutarie occorre in prima convocazione la presenza di almeno la metà degli associati; in seconda convocazione la presenza di almeno un quarto degli associati; in terza convocazione la presenza di almeno un decimo degli associati; in quarta convocazione, da effettuarsi nel caso di mancato raggiungimento dei quorum previsti nelle prime tre convocazioni, occorre la presenza di almeno il due per cento degli associati; la proposta di modifica deve essere approvata in ogni caso con il voto favorevole dei due terzi dei presenti.
c.10 Nel caso di parità dei voti, la proposta oggetto di deliberazione si intende respinta.
c.11 Alla Assemblea Provinciale degli Associati partecipano, senza diritto di voto, i componenti del Consiglio Direttivo Provinciale, i componenti dell’Organo di controllo/l’Addetto Contabile e di Bilancio e i Consiglieri Regionali della stessa Avis Provinciale se non delegati.
c.12 Della convocazione della Assemblea Provinciale viene data comunicazione all’Avis Regionale, la quale potrà inviare un proprio rappresentante.
c.13 Può essere previsto l’intervento all’assemblea mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l’espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, nelle forme e nei modi previsti dal regolamento, purché sia possibile verificare l’identità dell’associato che partecipa e vota.
c.1 Spetta all’Assemblea ordinaria Provinciale degli associati:
c.2 Spetta all’Assemblea straordinaria:
c.3 Le competenze dell’Assemblea Provinciale degli Associati non sono delegabili né surrogabili dal Consiglio Direttivo Provinciale.
c.1 Il Consiglio Direttivo Provinciale è composto da un minimo di 5 membri, eletti dall’Assemblea Provinciale degli Associati nel numero deliberato dall’Assemblea dell’anno precedente a quella del rinnovo delle cariche associative, purché in numero dispari.
c.2 Il Consiglio Direttivo Provinciale elegge al proprio interno il Presidente, e su proposta del Presedente medesimo, uno o due Vicepresidenti – dei quali uno Vicario, il Segretario e il Tesoriere i quali costituiscono l’Ufficio di Presidenza.
c.3 L’Ufficio di Presidenza, nonché eventuali componenti, eletti all’interno del Consiglio Provinciale su proposta del Presidente, formano il Comitato Esecutivo, che esplica le funzioni di cui all’art. 12 del presente Statuto.
c.4 Il Consiglio Direttivo Provinciale si riunisce in via ordinaria almeno due volte l’anno, entro il 31 Dicembre ed entro il 31 Marzo, rispettivamente per l’approvazione definitiva del preventivo finanziario e dello schema di bilancio consuntivo da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea Provinciale degli Associati nei termini di cui al 4° comma dell’art. 9 e in via straordinaria ogni qualvolta lo ritenga opportuno il Presidente, un terzo dei suoi componenti ovvero lo richieda l’Addetto Contabile e di Bilancio/Organo di Controllo. Inoltre potrà curare la variazione – ove giudicato necessario e/o opportuno – tra i capitoli di spesa del preventivo finanziario già ratificato dall’Assemblea Provinciale degli Associati, nel rispetto della somma complessiva delle uscite ovvero la variazione per nuove o maggiori spese compensate da nuove o maggiori entrate.
c.5 La convocazione del Consiglio Provinciale viene fatta per avviso scritto, inviato nominativamente almeno otto giorni prima e, in caso di urgenza, anche a mezzo fax, telegramma o posta elettronica inviato almeno due giorni prima.
c.6 Il Consiglio è validamente costituito quando siano presenti almeno la metà più uno dei suoi componenti.
c.7 La mancata partecipazione alle sedute del Consiglio Direttivo Provinciale per tre volte consecutive, senza giustificato motivo, determina la decadenza dal Consiglio medesimo, della quale viene preso atto con deliberazione adottata all’atto dell’approvazione del verbale della seduta successiva a quella in cui si è verificata la terza assenza.
c.8 Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti dei presenti, fatta eccezione per quella di proposta all’Assemblea Generale degli Associati dell’Avis Nazionale circa l’espulsione di un’Avis Comunale, di base – o equiparate – ovvero per quella di proposta di modifica statutaria da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea Provinciale, per le quali occorre il voto favorevole di almeno metà più uno dei componenti aventi diritto. In caso di parità, prevale il voto del Presidente.
c.9 Nel caso in cui nel corso di un mandato vengano a mancare uno o più Consiglieri, nell’ordine subentrano i non eletti, fino al numero corrispondente a quello dei Consiglieri fissato ai sensi del comma 1 del presente articolo.
c.10 Ove i non eletti di volta in volta interpellati, nell’ordine di cui al precedente comma 9, non possano o non vogliano accettare la carica, il Consiglio procede alla convocazione dell’Assemblea per la sostituzione dei Consiglieri.
c.11 Qualora, durante un mandato, venga a mancare contestualmente la maggioranza dei Consiglieri, decade l’intero Consiglio.
c.12 Al Consiglio Direttivo Provinciale spettano tutti i poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell’Associazione, fatti salvi quelli espressamente riservati, per legge o per statuto, all’Assemblea Provinciale degli Associati, nonché l’esecuzione e l’attuazione delle delibere di quest’ultima e l’esercizio di ogni altra facoltà ritenuta necessaria, utile od opportuna per il raggiungimento dei fini statutari. Il Consiglio Direttivo Provinciale potrà, altresì, ove ritenuto necessario e/o opportuno nominare un Direttore Generale, fissandone con apposita delibera competenze, funzioni, compensi e durata dell’incarico.
c.13 Nei casi di necessità e di urgenza e/o ove sia impossibile convocare tempestivamente il Consiglio Direttivo Provinciale nei termini e con i quorum costitutivi e deliberativi di cui al comma 5 del presente articolo, si applica la lett. c) del 2° comma dell’art. 13.
c.14 I poteri del Consiglio Direttivo Provinciale possono essere singolarmente delegati, dall’organo stesso, al Presidente, al Vicepresidente, all’Ufficio di Presidenza, al Comitato Esecutivo.
c.1 Il Comitato Esecutivo – cui compete la predisposizione degli schemi del bilancio preventivo e di bilancio consuntivo da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea Provinciale degli Associati per il tramite del Consiglio Provinciale – delibera altresì, riferendo al Consiglio medesimo, sui seguenti argomenti:
c.2 Il Comitato Esecutivo inoltre delibera su tutti gli argomenti ad esso delegati dal Consiglio Provinciale, del quale esegue le delibere; attende all’ordinaria amministrazione; assume, in luogo del Consiglio Provinciale, le decisioni urgenti da sottoporre alla ratifica del Consiglio medesimo in occasione della prima riunione successiva.
c.3 Per i tempi e le modalità di convocazione delle sedute del Comitato Esecutivo e per la formazione delle maggioranze nelle relative deliberazioni si applicano le medesime disposizioni del Consiglio Provinciale, fermi restando i tempi dell’approvazione dei bilanci, di cui al presente statuto.
c.4 In tutti i casi di decadenza del Consiglio Provinciale previsti dal presente Statuto decade automaticamente anche il Comitato Esecutivo e si provvederà alla sua ricostituzione, ai sensi del comma 3 dell’art. 11, all’atto dell’insediamento del nuovo Consiglio Provinciale.
c.1 Il Presidente, eletto dal Consiglio Provinciale al proprio interno, presiede l’Avis Provinciale, ne ha la rappresentanza legale ed ha la firma sociale di fronte ai terzi ed in giudizio.
c.2 Al Presidente spetta, inoltre:
c.3 Nell’espletamento dei suoi compiti, il Presidente è coadiuvato dal Segretario
c.4 In caso di assenza o impedimento temporaneo, il Presidente è sostituito dal Vicepresidente Vicario.
c.5 La firma e/o la presenza del Vicepresidente Vicario fa fede, di fronte ai terzi, dell’assenza o dell’impedimento temporanei del Presidente.
c.1 L’ Addetto Contabile e di Bilancio è nominato dall’Assemblea Provinciale degli Associati e deve essere dotato di adeguata competenza.
c.2 L’ Addetto Contabile e di Bilancio dura in carica 4 anni e può essere rinominato.
c.3 L’ Addetto Contabile e di Bilancio ha funzione di supporto al Consiglio Direttivo; esamina il bilancio consuntivo e formula in apposita relazione le proprie osservazioni e conclusioni circa la correttezza del bilancio e la sua corrispondenza alla documentazione contabile.
c.4 L’ Addetto Contabile e di Bilancio partecipa di diritto all’Assemblea degli Associati, senza diritto di voto.
c.5 L’ Addetto Contabile e di Bilancio è invitato a partecipare alle sedute del Consiglio Direttivo.
c.1 La nomina di un organo di controllo, anche monocratico, è obbligatoria nei casi previsti dall’art. 30 del Dlgs. N. 117/2017. L’Organo di controllo rimane in carica per tre esercizi e scade alla data dell’Assemblea convocata per l’approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. L’Organo di Controllo, se collegiale, si compone di tre o cinque membri effettivi, soci o non soci. Devono inoltre essere nominati due componenti supplenti. Almeno un membro effettivo ed uno supplente devono essere scelti tra i revisori legali iscritti nell’apposito registro. I restanti membri, se non iscritti in tale registro, devono essere scelti fra gli iscritti negli albi professionali individuati con decreto del Ministro della giustizia, o fra i professori universitari di ruolo, in materie economiche o giuridiche
c.2 L’Organo di Controllo vigila sull’osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.
c.3 Esso, anche se monocratico, al superamento dei limiti di cui all’art. 31 CTS, esercita altresì la revisione legale dei conti. In tal caso, tutti i componenti devono essere revisori legali dei conti iscritti nell’apposito registro.
c.4 L’Organo di Controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell’osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del D.lgs. n. 117/2017 ed attesta, laddove presente, che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all’articolo 14 del D.lgs. n. 117/2017. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.
c.5 Delle proprie riunioni l’Organo di controllo redige apposito verbale.
c.6 I componenti dell’organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere consiglieri ed al Presidente notizie sull’andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.
c.1 Il patrimonio dell’Avis Provinciale, utilizzato per lo svolgimento dell’attività statutaria ai fini dell’esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, è costituito da beni mobili ed immobili.
c.2 Tale patrimonio iniziale potrà essere incrementato ed alimentato con:
c.3 Il Consiglio Direttivo Provinciale provvederà all’investimento, all’utilizzo ed all’amministrazione dei fondi di cui dispone l’ente, nel rispetto del suo scopo sociale.
c.4 È in ogni caso vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali e nei casi espressamente previsti dall’art. 8, comma 3 del D.lgs. n. 117/2017.
c.5 Eventuali utili o avanzi di gestione devono essere destinati unicamente alla realizzazione delle attività istituzionali e diverse, ai sensi dell’art. 6 del Codice del Terzo settore.
c.1 L’Associazione può trarre le risorse economiche necessarie al proprio funzionamento e allo svolgimento della propria attività da fonti diverse, quali quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali ed attività di raccolta fondi nonché’ delle attività di cui all’articolo 3, comma 3, del presente Statuto.
c.1 L’esercizio finanziario ha la durata di un anno solare.
c.2 Entro il 31 dicembre di ogni anno dovrà essere approvato dal Consiglio Direttivo Provinciale il preventivo di finanziario dell’anno successivo che verrà ratificato entro il 30 di marzo dall’Assemblea Provinciale degli Associati, la quale nella stessa occasione approverà il bilancio consuntivo dell’anno precedente.
c.3 L’Associazione redige il rendiconto di cassa o il bilancio d’esercizio a norma di quanto stabilito dall’art. 13 del D.lgs. 117/2017 e dei decreti ministeriali in materia.
c.4 Dopo l’approvazione in Assemblea il Bilancio sarà depositato presso il registro unico nazionale del Terzo settore.
c.5 Nei casi previsti dall’art. 14 del D.lgs. n. 117/2017, l’Associazione ha l’obbligo di redigere e adottare il Bilancio sociale.
c.1 L’Associazione ha obbligo della tenuta dei seguenti libri sociali:
c.2 I libri di cui alle lettere a), b) e c) sono tenuti a cura dell’organo di amministrazione. I libri di cui alla lettera d), sono tenuti a cura dell’organo cui si riferiscono.
c.3 Gli associati o gli aderenti hanno diritto di esaminare i libri sociali, entro 15 giorni dalla presentazione della richiesta al Presidente.
c.1 Tutte le cariche sociali sono quadriennali e sono non retribuite, fatta eventualmente eccezione per l’Addetto Contabile e di Bilancio e l’Organo di Controllo, ove esterni all’Associazione.
c.2 Ai detentori di cariche sociali spetta esclusivamente il rimborso delle spese sostenute e documentate in relazione all’assolvimento dell’incarico.
c.3 Il Presidente, i Vicepresidenti, il Segretario e il Tesoriere non possono detenere la medesima carica per più di due mandati consecutivi. Nel computo dei mandati si intendono compresi anche quelli già iniziati e poi interrotti per qualsiasi causa nonché quelli svolti ai sensi di cui al combinato disposto dei commi 9, 10 e 11 dell’art. 11, salvo che i mandati medesimi siano stati svolti per periodi non superiori ad un anno.
c.4 Lo statuto dell’Avis regionale, tenuto conto delle esigenze del proprio territorio, potrà prevedere una deroga in ordine alla ineleggibilità per più di due mandati consecutivi.
c.5 Tutti i componenti dell’Organo di Amministrazione sono scelti tra le persone fisiche associate. Si applica l’articolo 2382 del codice civile. I titolari di cariche sociali non devono avere riportato condanne penali, passate in giudicato, per reati che comportano l’interdizione dai pubblici uffici.
c.6 L’Associazione, nei casi previsti dall’art. 14, comma 2, del D.lgs. n. 117/2017, provvede a pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet, gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo nonché ai dirigenti.
c.1 Lo scioglimento dell’Avis Provinciale può avvenire con delibera dell’Assemblea Provinciale degli Associati, su proposta del Consiglio Direttivo Provinciale, solo in presenza del voto favorevole di almeno i tre quarti dei suoi componenti.
c.2 In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell’Ufficio del Registro Unico Nazionale (RUN), e salva diversa destinazione imposta dalla legge, all’Avis di livello immediatamente superiore o ad altra organizzazione che persegue finalità analoghe con qualifica di ente del Terzo settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.
c.1 Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto valgono le norme dello statuto e del regolamento dell’AVIS Nazionale, e di quello dell’Avis Regionale sovraordinata nonché dalle norme del Codice del Terzo settore e, in quanto compatibili, del codice civile e delle altre leggi vigenti in materia.
c.1 Nelle more dell’approvazione del presente statuto nei modi e nei tempi di legge, si applicano le disposizioni del vigente statuto dell’AVIS Nazionale.
c.2 I titolari di cariche sociali mantengono l’incarico – salvo dimissioni o altro personale impedimento – fino alla scadenza naturale del mandato quadriennale iniziato sotto la vigenza del testo statutario attualmente in vigore.
c.3 Nel computo dei mandati di cui ai commi 3 dell’art. 20 del presente Statuto si considerano anche quelli espletati sotto la vigenza del precedente Statuto.
c.4 L’entrata in vigore del presente Statuto comporta l’immediata abrogazione di tutte le normative provinciali e di ogni altra disposizione da esse derivante oggi vigente.
AVIS PROVINCIALE LATINA
Corso Matteotti n.238 – 04100 Latina (LT)
Tel. 0773 661835
E-mail: avisprovincialedilatina@gmail.com
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